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NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID 19

Il Governo ha adottato il decreto-legge n. 172/2021 prevedendo nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Tra le misure adottate dal Governo è prevista l’introduzione del c.d. green pass rafforzatoovvero la certificazione verde che attesta:  

  • a)  l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • b) l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • c-bis) l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Deve quindi ora distinguersi l’ipotesi del c.d. green pass base che attesta solamente l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Le misure introdotte dal decreto-legge riguardano anche l’attività sportiva, come specificato di seguito.

Presenza di pubblico alle COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI

 

Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata esclusivamente ai possessori della certificazione verde “rafforzata”. 

Dal 16 gennaio 2022, l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi è consentito:

  • in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (green pass base o rafforzato);
  • in zona gialla e arancione esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato;
  • alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica anche senza green pass.

Per quanto riguarda la capienza delle strutture dove si svolgono le competizioni e gli eventi sportivi

in zona bianca

  • per competizioni ed eventi sportivi organizzati all’aperto la capienza non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima,
  • per competizioni ed eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60 per cento della capienza massima consentita.

In zona gialla

  • per competizioni ed eventi sportivi organizzati all’aperto la capienza non può essere superiore al 50 per cento della capienza massima,
  • per competizioni ed eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 35 per cento della capienza massima consentita.

In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

La violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 determina l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa nazionale, oltre all’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

A partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da uno a dieci giorni.

Accesso agli spogliatoi ed attività sportive all’aperto/al chiuso

 

L’accesso di chiunque agli impianti e alle strutture è consentito esclusivamente ai possessori di certificazione verde (green pass base o rafforzato).

In linea generale, l’accesso alle aree all’aperto (campi gara, spalti, scuderie etc.) sarà consentito ai possessori di green pass base, mentre quello alle aree al chiuso (spogliatoi, palestre, club house, bar, ristoranti, maneggi coperti) solo ai possessori di green pass avanzato. 

Anche se privi di green pass, sarà comunque consentito l’accesso agli accompagnatori in tali spazi delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, a condizione che utilizzino correttamente i dispositivi di protezione individuali.

AI fini delle disposizioni normative, il pallone tensostatico o campi con coperture pressostatiche sono da equipararsi ad un locale al chiuso.

 Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia:

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